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Misure per superare la crisi aziendale

Risanamento aziende in crisi
valutazione azienda

Quando l’impresa si trova in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (declino accentuato) o già versa in uno stato di crisi o di vera e propria insolvenza, e non risulti sufficiente per superare tale condizione attuare un accordo stragiudiziale o un piano attestato di risanamento, ex art. 67, c. 3, lett. d, l.f.[1], necessitando, per effetto di perdite di capitale subite, di beneficiare delle misure di sospensione delle  cause di scioglimento e/o delle misure protettive del patrimonio, essa potrà optare per le misure previste dal nuovo istituto della composizione negoziata introdotto con il D.L. 118/2021 o per gli altri strumenti previsti dalla legge fallimentare, in particolare all’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis od al concordato preventivo, disciplinato dagli articoli 160 e seguenti, istituti questi ultimi che consentono anche di accedere alla transazione fiscale e previdenziale di cui all’art. 182-ter.

La scelta dello strumento più adatto per il superamento delle difficoltà in cui l’impresa si dibatte va operata in base al grado di squilibrio esistente, alla possibilità che le cause sottostanti a detti squilibri possano essere efficacemente rimosse, ed alle caratteristiche dell’impresa (numerosità e concentrazione delle posizioni debitorie, livello delle tensioni con gli stakeholder, ecc.).

Così, quando la crisi dell’impresa è ancora di natura essenzialmente finanziaria e si preveda una massiccia adesione dei creditori, o comunque essa disponga della liquidità necessaria a far fronte al pagamento dei creditori non aderenti nei 120 giorni successivi all’omologa o alla scadenza dei debiti, al fine del superamento della crisi si potrà optare per l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l.f., che è di norma da preferire al concordato preventivo per i minori costi ad esso ascrivibili e per i minori vincoli che ne conseguono (consente di derogare alla par condicio creditorum, non prevede la figura del commissario giudiziale, ecc.).

Al crescere delle difficoltà potrà risultare invece opportuno accedere al concordato preventivo, con prosecuzione dell’attività di impresa o con liquidazione dei beni ove ne siano venuti meno i presupposti.

Nelle pagine seguenti vengono riportate le principali caratteristiche dei diversi strumenti previsti dalla legislazione vigente per il superamento delle crisi aziendali.

La volontà manifestata a più riprese dal legislatore, anche con il predetto decreto istitutivo della Composizione Negoziata, è quella di far emergere le crisi aziendali il prima possibile per evitare che esse diventino irreversibili, come è nella logica dell’operatività delle imprese.

A tal fine giova in particolare ricordare l’introduzione degli obblighi di segnalazione da parte degli Enti e dell’Organo di controllo della società, che in attesa dell’entrata in vigore delle relative disposizioni contenute nel Codice della Crisi sono state riportate in altre norme che ne riproducono lo spirito, che è quello dell’emersione anticipata della crisi.

Al fine di predisporre un adeguato piano di risanamento di un’impresa in crisi o in fase solo di declino ove si stia agendo in tempo occorre analizzare approfonditamente quali sono state le cause che l’hanno determinata o la stanno per determinare.

Dette cause, che rappresentano la vera motivazione dello stato attuale o prospettico dell’impresa e che non vanno confuse con i sintomi della crisi, che si palesano con la scarsa liquidità, l’incapacità di pagare i creditori con regolarità, la riduzione dei ricavi, il peggioramento dei margini di profitto, il conseguimento di perdite, il deficit patrimoniale, ma anche la caduta degli ordinativi e delle commesse, ecc., vanno individuate in particolare attraverso l’analisi dell’andamento dei principali “drivers” del successo dell’impresa.

L’analisi degli indici e dei flussi consuntivi rappresentano verosimilmente il principale metodo di analisi, che va tuttavia integrato con un efficace sistema di budgeting al fine di anticipare i segnali della crisi che tenga  conto del prevedibile futuro atteggiarsi dei “drivers” e  delle conseguenze derivanti da cause negative che non hanno ancora espletato appieno il loro impatto sui conti aziendali ma che tuttavia incidono sul prevedibile futuro andamento delle commesse e sulle incidenze dei costi aziendali sui ricavi.

Attraverso l’analisi di bilancio si rileva quando gli indici o i flussi sono peggiorati e di quanto essi divergano da quelli riscontrabili nel settore o da un campione di imprese concorrenti.

Per semplicità possono essere verosimilmente individuati come proxy dello stato di salute dell’impresa il ROA (Return on Asset) che riflette sia il margine di profitto che il tasso di rotazione del capitale investito ed il rapporto tra patrimonio netto ed il totale dell’attivo, cd. indice di indipendenza finanziaria, che meglio esprimono, rispettivamente, la capacità reddituale e la solidità patrimoniale dell’impresa.

Il loro grado di compromissione può essere valutato anche in termini assoluti, prescindendo da un puntuale confronto con i benchmark delle altre imprese del settore, che rileva soprattutto per capire il margine di recupero prospettico degli equilibri.

 


[1] i cui effetti sono sostanzialmente limitati all’esenzione dalla revocatoria (a condizione che il piano, attestato, sia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria ed assicuri il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa) ed alla possibilità per i creditori di portare in deduzione le perdite sui crediti, ove il piano venga pubblicato al registro delle imprese.

 

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