- 5 Aprile 2023
La scelta dello strumento più adatto per il superamento delle difficoltà in cui l’impresa si dibatte va operata in base al grado di squilibrio esistente, alla possibilità che le cause sottostanti a detti squilibri possano essere efficacemente rimosse, ed alle caratteristiche dell’impresa (numerosità e concentrazione delle posizioni debitorie, livello delle tensioni con gli stakeholder, ecc.).
Quando l’impresa si trova in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e non risulti sufficiente per superare tale condizione di declino concludere un accordo stragiudiziale o un accordo in esecuzione di un piano attestato di risanamento, i cui effetti sono sostanzialmente limitati all’esenzione della revocatoria, essa può ricorrere al nuovo istituto della composizione negoziata.
Tale istituto, introdotto dal D.L. 118 del 24/8/2021 è oggi disciplinato della legge n. 14 del 12/01/2019, meglio nota come Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo in vigore dal 15/7/2022, “Parte Prima Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – Titolo II Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi”.
Le norme relative all’istituto trovano in particolare la seguente collocazione nell’ambito del Codice della crisi:
-Capo I Composizione negoziata della crisi (articoli da 12 a 25 quinquies);
-Capo II Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata (articoli da 25 sexies a 25 septies);
-Capo III Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione (articoli da 25 octies a 25 undecies).
I vantaggi nascenti dall’accesso composizione negoziata, richiedendo ai sensi dell’art. 17 CCII la nomina di un esperto negoziatore al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, ed optando, all’esito della conclusione delle trattative, per una delle soluzioni di superamento dello stato di squilibrio economico, finanziario e patrimoniale previste dall’articolo 23 CCII (1), sono individuabili innanzitutto nelle “misure premiali” previste indicate dall’articolo 25 bis CCII.
Tali premialità variano a seconda della soluzione individuata per la soluzione delle criticità aziendali.
Le premialità consistono ai dell’art. 25-bis CCII:
1) nel contenimento alla misura legale (oggi al 5%) degli interessi che maturano sui debiti tributari, dalla data di accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle trattative, ove si acceda ad una delle soluzioni che si fondino su un accordo tra imprenditore e creditori (previste cioè dall’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b));
2) nella riduzione alla misura minima, ove il termine per il pagamento scada dopo la presentazione della istanza di accesso alla composizione negoziata, delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga (misura spettante in ogni caso);
3) nella riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, ove si adottino le soluzioni previste dall’articolo 23, comma 2, in caso, cioè, di mancata conclusione di un accordo con i creditori;
4) nella possibilità di ottenere dall’AE un piano di rateazione in 120 rate (così da ultimo esteso dall’art. 38, comma 1, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, rispetto alle 72 originariamente previste) relativamente alle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Tale premialità è accordata, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa, ove l’istanza di dilazione sia sottoscritta anche dall’esperto nelle ipotesi in cui le soluzioni per il superamento delle criticità aziendali siano quelle indicate dall’art. 23, c. 1, lett. a) e lett. c);
5) nell’applicazione, dalla data di pubblicazione in Camera di Commercio, degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (che rispettivamente prevedono, per la parte di credito “transatta”, che essa non costituisce sopravvenienza attiva per il debitore e, a vantaggio del creditore, la deducibilità della perdita su crediti) del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b).
Accedendo alla Composizione Negoziata l’impresa può inoltre beneficiare, in caso di perdite, della sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista dall’art. 20, e dell’adozione di misure protettive a tutela del proprio patrimonio, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19.
Altri vantaggi connessi all’adesione alla procedura ineriscono la possibilità di richiedere al tribunale competente l’autorizzazione per il compimento di una serie di atti funzionali al superamento dello stato di crisi, per l’ottenimento di finanziamenti prededucibili da parte di terzi o di soci (in quest’ultimo caso limitatamente all’80%), per la cessione di uno o più rami di azienda con esclusione della responsabilità solidale del cessionario, salvo che per i debiti relativi ai lavoratori dipendenti.
Considerato lo scarso appeal manifestato dall’istituto nel suo primo anno di vita sta prendendo corpo l’idea di ampliare i vantaggi derivanti dall’adesione alla composizione negoziata.
Con l’art. 38 del Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, in vigore dal 25 febbraio 2023, oltre ad estendere a 120 rate il piano di pagamento con l’Agenzia delle Entrate nell’ipotesi di cui al precedente comma 4 dell’art. 25 bis, è stata anche prevista la possibilità di non attendere il rilascio dei certificati, depositando sulla Piattaforma telematica all’atto dell’adesione una dichiarazione sostitutiva con la quale l’imprenditore attesta di avere richiesto le medesime certificazioni nei dieci giorni precedenti.
Il secondo comma del predetto art. 38 prevede inoltre che “dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica l’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, consentendo in tal modo al creditore che abbia già emesso fattura la detrazione dell’IVA corrispondente al corrispettivo eventualmente ridotto in sede di composizione negoziata.
Nella legge delega per la riforma tributaria è poi prevista l’estensione della possibilità di presentare istanza per la transazione fiscale e contributiva anche nell’ipotesi di composizione negoziata, come noto al momento usufruibile solo nel caso di ricorso all’accordo di ristrutturazione dei debiti o al concordato preventivo.
Come sopra indicato, il secondo comma dell’art. 23 CCII prevede nell’ipotesi in cui all’esito delle trattative non fosse individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di patrimoniale o economico-finanziario, tra quelle indicate al primo comma la possibilità per l’imprenditore di ricorrere ad una serie di atri strumenti: il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 56, la richiesta di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61, la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies (ove la relazione finale dell’esperto segnali che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili), o, in alternativa, gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal codice.
È tuttavia chiaro che l’istituto della composizione negoziata è riservato ai casi in cui l’impresa può essere utilmente proseguita, almeno nel caso in cui si giunga ad un accordo con i creditori in ordine alla ristrutturazione della debitoria aziendale.
Non si ritiene invece giustificabile il ricorso alla composizione negoziata ove non esistano i presupposti della continuità aziendale neppure nell’ipotesi in cui i creditori accettino le proposte di ristrutturazione della debitoria avanzate dall’imprenditore, oppure esse risultino palesemente irricevibili (tal circostanze troverebbero senz’altro spazio nella relazione finale dell’esperto).
L’accesso alla procedura di composizione negoziata è consentito all’imprenditore, ai sensi del primo comma dell’art. 12 CCII, allorché si trovi in “condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.
La volontà manifestata a più riprese dal legislatore è, d’altronde, quella di far emergere le crisi aziendali il prima possibile per evitare che esse diventino irreversibili, come è nella logica dell’operatività delle imprese.
Al riguardo si indicano talune norme del Codice della crisi dettate al fine di dare effettività a tale importante obiettivo, di pronta rilevazione dello stato di declino aziendale, sia nel caso di imprese individuali che collettive.
Va innanzitutto al riguardo citato l’articolo 3 CCII, rubricato “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa” (2), ma vanno anche ricordati gli obblighi di segnalazione e comunicazione da parte dei creditori pubblici qualificati (previsti dall’art. 25 novies) e da parte delle banche e degli intermediari finanziari (previsti dall’art. 25 decies).
Quando l’imprenditore si trova in uno stato di più accentuata difficoltà, fatto salvo il caso in cui il requisito del Going Concern aziendale possa comunque discendere da una probabile accettazione da parte dei creditori del livello di stralcio previsto nel piano di risanamento, essa dovrà far ricorso immediatamente ad altri strumenti, più idonei a rimuovere le cause della crisi o dell’insolvenza (3).
Così, ove l’impresa si trovi in stato di crisi di natura essenzialmente finanziaria e preveda una massiccia adesione dei creditori, o comunque disponga della liquidità necessaria a far fronte al pagamento dei creditori non aderenti nei 120 giorni successivi all’omologa o alla scadenza dei debiti, al fine del superamento di tale condizione potrà optare per l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l.f., che è di norma da preferire al concordato preventivo per i minori costi ad esso ascrivibili e per i minori vincoli che ne conseguono (consente di derogare alla par condicio creditorum, non prevede la figura del commissario giudiziale, ecc.).
Al crescere delle difficoltà potrà risultare invece opportuno accedere al concordato preventivo, con prosecuzione dell’attività di impresa o con liquidazione dei beni ove ne siano venuti meno i presupposti.
Al fine di predisporre un adeguato piano di risanamento di un’impresa in crisi o in fase solo di declino ove si stia agendo in tempo occorre analizzare approfonditamente quali sono state le cause che l’hanno determinata o la stanno per determinare.
Dette cause, che rappresentano la vera motivazione dello stato attuale o prospettico dell’impresa e che non vanno confuse con i sintomi della crisi, che si palesano con la scarsa liquidità, l’incapacità di pagare i creditori con regolarità, la riduzione dei ricavi, il peggioramento dei margini di profitto, il conseguimento di perdite, il deficit patrimoniale, ma anche la caduta degli ordinativi e delle commesse, ecc., vanno individuate in particolare attraverso l’analisi dell’andamento dei principali “drivers” del successo dell’impresa.
L’analisi degli indici e dei flussi consuntivi rappresentano verosimilmente il principale metodo di analisi, che va tuttavia integrato con un efficace sistema di budgeting al fine di anticipare i segnali della crisi che tenga conto del prevedibile futuro atteggiarsi dei “drivers” e delle conseguenze derivanti da cause negative che non hanno ancora espletato appieno il loro impatto sui conti aziendali ma che tuttavia incidono sul prevedibile futuro andamento delle commesse e sulle incidenze dei costi aziendali sui ricavi.
Attraverso l’analisi di bilancio si rileva quando gli indici o i flussi sono peggiorati e di quanto essi divergano da quelli riscontrabili nel settore o da un campione di imprese concorrenti.
Per semplicità possono essere verosimilmente individuati come proxy dello stato di salute dell’impresa il ROA (Return on Asset) che riflette sia il margine di profitto che il tasso di rotazione del capitale investito ed il rapporto tra patrimonio netto ed il totale dell’attivo, cd. indice di indipendenza finanziaria, che meglio esprimono, rispettivamente, la capacità reddituale e la solidità patrimoniale dell’impresa.
Il loro grado di compromissione può essere valutato anche in termini assoluti, prescindendo da un puntuale confronto con i benchmark delle altre imprese del settore, che rileva soprattutto per capire il margine di recupero prospettico degli equilibri.
Note:
(1) Art. 23 CCII
Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere la convenzione di moratoria di cui all’articolo 62;
c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Se all’esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l’imprenditore può, in alternativa:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 56;
b) domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all’articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto;
c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies;
d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L’imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all’articolo 25-quater, comma 4.
(2) Art. 3 CCII
L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2.
Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.
(3) Art. 2, comma 1, CCII (Definizioni di crisi ed insolvenza)
a) “crisi”: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.