- 22 Febbraio 2023
Art. 168 Cass. Civ., sez. VI – 1, 7 giugno 2016, n. 11660, ord. – Pres. V. Ragonesi – Est. F.A. Genovese – Clarin Italia S.r.l. c. Tecnol 99 S.r.l. Vedi Cass. 29 novembre 2005, n. 26036 1.
In tema di concordato preventivo, la norma di cui all’art. 168, comma 1, l.fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore “dalla data della presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione”, non può ritenersi legittimamente applicabile anche al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell’ordinanza di assegnazione del credito. Il procedimento di concordato preventivo non prevede, di fatto, la possibilità di revocatorie o di azioni ai sensi dell’art. 44 l.fall., e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo applicabili, in virtù del richiamo di cui all’art. 169 l.fall., soltanto le disposizioni degli articoli da 55 a 63 della medesima legge, sicché il pagamento di un debito preconcordatario deve ritenersi in sé legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purché non integri l’ipotesi di un atto “diretto a frodare le ragioni dei creditori”, e, quindi, sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 173, comma 2, e revocabile in forza dell’art. 167, comma 2.
Art. 183 Cass. Civ., sez. I, 21 giugno 2016, n. 12819 – Pres. A. Nappi – Est. M. Ferro – Battaglio S.p.a. c. MAC2 S.r.l. in concordato preventivo Vedi Cass. 4 novembre 2011, n. 22932 1.
In tema di concordato preventivo, al decreto emesso, ai sensi dell’art. 183, comma 1, l.fall., dalla corte d’appello, che decida sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica il rito camerale di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c., sicché è ricorribile per cassazione entro il termine ordinario di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso, non potendo applicarsi per analogia la disciplina prevista per il concordato fallimentare dall’art. 131 l.fall. e riformata con il D.Lgs. n. 169 del 2007, attesa la compiutezza della disciplina del concordato preventivo e la diversità dei presupposti oggettivi in cui interviene la rispettiva omologazione (impresa fallita da un lato e “in bonis” dall’altro).
Art. 185 Cass. Civ., sez. I, 14 giugno 2016, n. 12265 – Pres. A. Nappi – Est. M. Cristiano – Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. c. EL.MAN S.p.a. Vedi Cass. 18 giugno 2008, n. 16598
Una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente; ne deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato reiettivo della domanda di restituzione delle somme accantonate e destinate all’eventuale soddisfacimento dei crediti in contestazione, trattandosi di atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività.
Art. 186 Cass. Civ., sez. I, 19 luglio 2016, n. 14788 – Pres. A. Nappi – Est. M. Ferro – Spinelli Trasporti s.r.l. c. Fallimento Spinelli Trasporti s.r.l. Vedi Cass. 22 febbraio 2012, n. 2671 1. Nel concordato preventivo, l’impugnazione dell’annullamento pronunciato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 del 2007, che ha sostituito l’art. 186 l.fall., confluisce, ove sia altresì dichiarato il fallimento del debitore su istanza di un legittimato, nel reclamo previsto dall’art. 18 l.fall., che, presupponendo l’immediata esecutività di ciascuna delle statuizioni così rese dal tribunale, esclude che il fallimento possa essere dichiarato solo dopo che il decreto di annullamento sia diventato definitivo.
Art. 180 Trib. Rovigo 15 giugno 2017 (data della decisione), decr. – Pres. ed Est. Martinelli – Grando Molini Italiani S.p.A. 1.
Il decreto di fissazione dell’udienza di omologazione ai sensi dell’art. 180 l.fall. deve essere notificato ai soli creditori che abbiano espressamente votato contro la proposta concordataria, dovendosi intendere come “dissenzienti” i creditori che abbiano manifestato un voto contrario e non anche i creditori che non hanno votato che manterranno, comunque, il dritto di opporsi all’omologazione, quali soggetti interessati.
Art. 181 Trib. Bologna 10 maggio 2017 (data della decisione) in funzione di Giudice Unico – Est. Costanzo – ACA S.p.A. in house providing (avv. Di Bernardino) c. Hera S.p.A. (avv. Boccanera) 1.
Il decreto di omologazione del concordato preventivo non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango dei crediti, atteso che nel concordato, a differenza del fallimento, manca una fase destinata alla verifica intesa quale accertamento giurisdizionale dei crediti nei confronti dell’impresa; ne consegue che tali questioni vanno risolte, anche dopo il giudicato sul decreto di omologazione, nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione (nella specie, il tribunale ha negato che il riconoscimento del credito da parte del commissario giudiziale nel concordato omologato determinasse la cessazione della materia del contendere in una controversia avente ad oggetto il credito stesso).