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Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni

[SCARICA IL SOFTWARE GRATUITO PER DETERMINARE LA CONVENIENZA A RIVALUTARE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE AL 1° GENNAIO 2023]

L’Articolo 1, commi 107-111 della legge n. 197 del 29/12/2022 (legge di bilancio 2023), riapre i termini per procedere alla rivalutazione delle quote di partecipazione in società non quotate detenute da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia alla data del 1° gennaio 2023, ed estende l’applicazione dell’agevolazione  (rideterminazione dei valori di acquisto) anche alle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione; aumenta inoltre l’aliquota dell’imposta sostitutiva, che passa dal 14 al 16%.

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Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni

[SCARICA IL SOFTWARE GRATUITO PER DETERMINARE LA CONVENIENZA A RIVALUTARE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE AL 1° GENNAIO 2023]

L’Articolo 1, commi 107-111 della legge n. 197 del 29/12/2022 (legge di bilancio 2023), riapre i termini per procedere alla rivalutazione delle quote di partecipazione in società non quotate detenute da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia alla data del 1° gennaio 2023, ed estende l’applicazione dell’agevolazione  (rideterminazione dei valori di acquisto) anche alle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione; aumenta inoltre l’aliquota dell’imposta sostitutiva, che passa dal 14 al 16%.

In particolare, con la legge di bilancio 2023 viene al riguardo statuito quanto segue:

<<107. All’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni »;
  2. b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».

  1. All’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023 ».

  1. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 108 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 107 del presente articolo, e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 sono pari al 16 per cento.>>.

Alla luce delle predette disposizioni è possibile rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2023, procedendo alla redazione ed al giuramento della perizia, nonché al pagamento dell’imposta sostitutiva del 16% (in precedenza era dell’14%), o alla prima delle tre rate annuali in cui essa può essere suddivisa (con una maggiorazione del 3% sulle rate successive alla prima), entro il 15 novembre 2023.

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