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Modalità di liquidazione di azioni e quote societarie

Liquidazione Società
valutazione azienda

Procedimento legale di liquidazione delle partecipazioni e criteri di determinazione del loro valore economico, in caso di recesso ed esclusione.

Procedura di liquidazione delle azioni secondo le norme del Codice civile

Il procedimento di liquidazione delle azioni previsto dall’art. 2437-quater per le S.p.A. si snoda attraverso le seguenti fasi, che devono svolgersi nel rigido ordine indicato:

a) offerta in opzione da parte degli amministratori delle azioni per le quali viene esercitato il recesso agli altri soci, al prezzo corrispondente al valore unitario determinato ai sensi dell’art. 2437-ter in via definitiva, con la concessione di un termine di almeno trenta giorni dal deposito dell’offerta presso l’Ufficio del Registro delle imprese e di un diritto di prelazione sulle azioni rimaste non optate;

b) in caso di mancato acquisto (totale o parziale) da parte dei soci, collocamento delle azioni presso terzi;

c) se la vendita delle azioni ai sensi dei punti a) e b) non è ancora avvenuta decorsi 180 giorni dalla comunicazione del recesso, rimborso delle medesime (sempre, al valore sub a) mediante acquisto diretto da parte della società, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2357, comma 3, c.c. (ossia, anche oltre il 10% del capitale sociale), purché vi siano riserve disponibili ed utili distribuibili almeno di pari importo;

d) se mancano utili distribuibili o riserve disponibili sufficienti, il rimborso avviene attraverso la riduzione del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2445 c.c., ovvero si fa luogo allo scioglimento della società.

Anche per le società a responsabilità limitata, l’art. 2473 c.c., prevede una analoga procedura di liquidazione delle quote di partecipazione. Infatti esso stabilisce che il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso può avvenire: mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, e qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’ articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Criteri legali di determinazione del valore delle azioni

Ai sensi dell’art. 2437–ter, che fissa i criteri di determinazione del valore delle azioni – il valore di liquidazione delle azioni deve essere determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del revisore contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni (art. 2423-ter, comma 2).

È prevista tuttavia la possibilità dell’adozione, per via statutaria, di criteri diversi di determinazione del valore indicando gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione (art. 2437-ter, comma 4).

E’ poi previsto (art. 2437-ter, comma 6) che, in caso di contestazione, il valore di liquidazione venga determinato entro novanta giorni dal recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, il quale assume la qualifica di terzo arbitratore e dovrà procedere con equo apprezzamento ai sensi dell’art. 1349, comma 1; per cui la determinazione del valore fatta da questi potrà essere impugnata solo se manifestamente iniqua o erronea.

Ai fini della determinazione della quota per le società a responsabilità limitata l’art. 2473 del codice civile prevede che “i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’ articolo 1349”.

Gli amministratori devono determinare il valore delle azioni in modo che rispecchino proporzionalmente l’effettivo valore del capitale economico della società e devono poi far conoscere tale valutazione al socio che potrà eventualmente contestarla ove la ritenga iniqua.

Infatti, con la nuova disciplina prevista dall’art. 2437-ter (per le s.p.a) e dall’art. 2473 (per le s.r.l.), il legislatore della riforma ha fatto riferimento alle due fondamentali determinanti del valore dell’impresa: il valore attribuibile al complesso dei beni esistenti ed il valore attribuibile alla sua capacità di reddito.

Il valore da determinare deve essere quindi un valore corrente, corrispondente all’effettivo valore economico delle azioni alla data di riferimento della stima e non un valore convenzionale desunto dalla contabilità della società tenuta a costi storici; un fair value che deve fornire al socio un pieno indennizzo per la sua uscita dalla società.

Il fair value o valore equo, come precisano i documenti dei principi contabili internazionali, è “il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili”.

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