- 23 Febbraio 2023
Gli indici di allerta ex art. 13, comma 2, del Codice della crisi e dell’insolvenza (Bozza del CNDEC del 20 ottobre 2019), applicati al settore dei trasporti globalmente considerato per l’esercizio 2018.
Il modello di valutazione del rischio di crisi aziendale elaborato, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (bozza del 20 ottobre 2019 in attesa dell’approvazione del MISE) prevede che venga preliminarmente verificata la sussistenza di un patrimonio netto positivo; nel caso in cui dall’esame del bilancio della società il patrimonio netto dovesse risultare negativo o di importo inferiore al capitale minimo previsto dalla legge per il tipo di società oggetto di analisi dovrebbe scattare l’alert ove non si ponga rimedio allo squilibrio mediante congrua ricapitalizzazione; nel caso in cui non si rilevi un deficit patrimoniale l’indagine sullo stato di crisi della società dovrà proseguire con la verifica della sua capacità prospettica di far fronte, per i successivi sei mesi, ai pagamenti connessi alla gestione dell’impresa; occorrerà in particolare calcolare il Debt Service Coverage Ratio (DSCR), dato dal rapporto tra cash flow liberi e debiti rispettivamente generati e scadenti nel semestre successivo, che dovrà dare un risultato pari o superiore ad 1; in caso contrario, con DSCR inferiore all’unità, scatterebbe l’alert. Ove IL DSCR non possa essere calcolato o non porti a risultati giudicati attendibili (occorrerà a tale scopo predisporre idoneo budget o rendiconto finanziario da cui emergano i cash inflows e i cash outflows del periodo), secondo questo schema di indagine per fasi successive, occorrerà in ultima analisi procedere alla comparazione di 5 specifici indici di bilancio – che rappresentano gli strumenti operativi ideati per rilevare l’esistenza di eventuali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario (indicatori della crisi) – relativi all’ultimo consuntivo con i valori soglia determinati dal CNDEC in relazione a ciascun indice per gruppi di settore omogenei sulla scorta dell’esame di un adeguato campione di bilanci depositati presso il Registro delle Imprese. Solo nel caso in cui risulti che tutti e cinque gli indici di bilancio della società abbiano valori (quozienti) peggiori rispetto a quelli di riferimento stabiliti dal CNDEC scatta l’obbligo di segnalazione all’OCRI.
In allegato viene riportata apposita tavola riepilogativa degli indici emergenti dall’adozione dei dati di bilancio cumulati dell’esercizio 2018 delle imprese operanti nel settore dei trasporti (Fonte: Mediobanca, Studio Dati cumulativi di 2095 società italiane, Ed. 2019) comparati con quelli (benchmark) predisposti dal CNDEC per il medesimo settore; in tabella vengono inoltre inseriti un giudizio ed un punteggio in relazione agli scostamenti, positivi o negativi, esistenti tra il valore assunto da ciascun indice dell’impresa (in questo caso il settore) rispetto al benchmark di riferimento fissato dal Consiglio Nazionale.
Come risulta evidente dalla tavola allegata, il settore dei trasporti globalmente considerato (come se fosse un’unica impresa) presenta indici tutti di gran lunga migliori rispetto al benchmark prestabilito dal CNDCEC, salvo che per un lieve, quasi impercettibile, scostamento negativo (-0,08%) dell’indice di liquidità a breve termine. Non sarebbe pertanto necessario, e meno male, procedere ad alcuna segnalazione. Ciò conferma ancora una volta l’approccio seguito dal CNDCEC volto a ridurre al minimo i casi di “falsi positivi”, di società che potrebbero cioè non essere effettivamente in crisi nonostante gli esiti negativi delle verifiche eseguite, con tutti gli effetti dannosi che una simile circostanza potrebbe determinare.