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Giurisprudenza sulla valutazione delle quote di partecipazione in hps di recesso

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RASSEGNA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN IPOTESI DI RECESSO 

Cass. civ. Sez. I, 15-07-2014, n. 16168

Fratelli D’Amico Armatori S.p.A. c. D’Amico Margherita e altri – SOCIETA’ Socio (scioglimento del rapporto sociale limitatamente al)

E’ nulla la clausola di prelazione che per la determinazione del valore delle azioni faccia riferimento al “giusto prezzo”, non risultando conforme né ai criteri di cui all’art. 2437-ter, 2° comma, c.c., né al livello di specificità richiesto dall’art. 2437-ter, 4° comma, c.c.

FONTI
Giur. It., 2015, 1, 119 nota di FREGONARA

 

Cass. civ. Sez. I, 15-07-2014, n. 16168 (rv. 632085)

Fratelli D’Amico Armatori S.p.A. c. D’Amico Margherita e altri – SOCIETA’ Società per azioni

SOCIETÀ – Di capitali – Società per azioni – Costituzione – Modi di formazione del capitale – Modificazioni dell’atto costitutivo – Contenuto delle modificazioni – Recesso del socio dissenziente – Rimborso delle azioni – Liquidazione della partecipazione del socio receduto – Valutazione della consistenza patrimoniale – Criterio statutario della continuità aziendale (cosiddetto “going concern”) – Validità – Fondamento

E valida la clausola statutaria che preveda che la consistenza patrimoniale della società, alla quale fa riferimento l’art. 2437 ter, secondo comma, cod. civ. ai fini della liquidazione della partecipazione in caso di recesso del socio (ovvero, in virtù del richiamo di cui all’art. 2355 bis, terzo comma, cod. civ., nell’ipotesi di prelazione nella circolazione “mortis causa”), venga valutata secondo un criterio che tenga conto dell’utilizzo dei cespiti nella prospettiva della continuità aziendale (cosiddetto “going concern”) atteso che, da un lato, la valutazione della consistenza patrimoniale può essere effettuata secondo una molteplicità di criteri, sicché la scelta statutaria del criterio del “going concern” non può ritenersi adottata in violazione di legge, mentre, dall’altro, tale criterio si mostra coerente con la condizione dei beni organizzati in azienda, il cui valore complessivo non si risolve nella somma del valore statico dei singoli beni, ma è inevitabilmente influenzato dalla prospettiva della continuazione dell’attività. (Cassa con rinvio, App. Roma, 15/02/2010)

FONTI
CED Cassazione, 2014

 

Cass. civ. Sez. I, 15-07-2014, n. 16168

Fratelli D’Amico Armatori S.p.a. c. D.M. – SOCIETA’ Quota di partecipazione sociale, in genere

E’ consentito prevedere statutariamente che la consistenza patrimoniale di cui all’art. 2437-ter c.c., ai fini della liquidazione della partecipazione in caso di recesso, venga valutata secondo il criterio che tiene conto dell’utilizzo dei cespiti nella prospettiva della continuità aziendale.

FONTI
Società, 2014, 10, 1141

 

Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, 16-08-2013

A.B. c. ENEL RETE GAS s.p.a. – SOCIETA’ Socio (scioglimento del rapporto sociale limitatamente al)

Società – Società di capitali – Società per azioni – Recesso del socio – Valore delle azioni – Determinazione – Esperto nominato dal tribunale – Relazione scritta – Contestazione – Manifesta iniquità – Criterio di apprezzamento

La manifesta iniquità della medesima valutazione deve essere apprezzata con riferimento al caso concreto e non applicando criteri astratti.

FONTI
Società, 2013, 11, 1167 nota di SALAFIA

 

Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, 16-08-2013

A.B. c. Enel Rete Gas S.p.A. – SOCIETA’ Socio (scioglimento del rapporto sociale limitatamente al)

Società – Società di capitali – Società per azioni – Recesso del socio – Valore delle azioni – Determinazione – Esperto nominato dal tribunale – Relazione scritta – Contestazione – Condizioni di ammissibilità

Il socio, che recede da una società per azioni, può contestare il valore delle azioni, determinato dall’esperto nominato dal tribunale, solo se la valutazione sia manifestamente erronea o iniqua.

FONTI
Società, 2013, 11, 1167 nota di SALAFIA

 

Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, 16-08-2013

Bianchi Alessandro c. Enel Rete Gas S.p.A. – SOCIETA’ Azioni in genere

Ai fini dell’impugnazione dinanzi al giudice ordinario, e della successiva rideterminazione giudiziale, è sufficiente che la determinazione del valore delle azioni dei soci receduti, effettuata dall’esperto nominato dal Tribunale, sia, alternativamente, manifestamente iniqua o manifestamente erronea.

FONTI
Giur. It., 2014, 3, 632 nota di RUSSO

 

Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, 16-08-2013

A.B. c. Enel Rete Gas S.p.A. – SOCIETA’ Socio (scioglimento del rapporto sociale limitatamente al)

Società – Società di capitali – Società per azioni – Recesso del socio – Valore delle azioni – Determinazione – Esperto nominato dal tribunale – Relazione scritta – Contestazione – Manifesta erroneità – Criterio di apprezzamento

La manifesta erroneità della suddetta valutazione deve essere apprezzata con riferimento a persone fornite di competenza simile a quella dell’esperto nominato dal tribunale.

FONTI
Società, 2013, 11, 1167 nota di SALAFIA

 

Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, 24-11-2015

SOCIETA’ Quota di partecipazione sociale, in genere Socio (scioglimento del rapporto sociale limitatamente al)

La contestazione in merito alla valutazione della quota del socio receduto di una s.r.l. comporta un accertamento che richiede un contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato. Ne consegue, pertanto, che la contestazione deve essere proposta di fronte al tribunale ordinario e non in sede di volontaria giurisdizione.

FONTI
Quotidiano Giuridico, 2016

 

Trib. Napoli Ordinanza, 24-03-2016

A.A. s.r.l. c. B.P. di S. s.c.p.a. – SOCIETA’ Socio, in genere

La limitazione del diritto di recesso di cui all’art. 28, comma 2-ter, del testo unico bancario non può comportare la completa soppressione dell’effettivo contenuto giuridico ed economico del diritto di recesso medesimo. Del resto, al termine “limitato” previsto dal legislatore non può attribuirsi certamente il significato che sia consentita la effettiva (seppur mascherata) soppressione di tale diritto, pena la violazione dell’art. 42 Cost. La completa limitazione del diritto di recesso si tradurrebbe in un esproprio del diritto di proprietà del socio. In ogni caso, anche a voler ammettere la possibilità di espropriare al socio proprietario il diritto di decidere di liquidare, seppur entro certi limiti, la propria quota di proprietà, occorrerebbe comunque indennizzarlo secondo i criteri ermeneutici stabiliti dalla Corte costituzionale, e cioè sulla base del valore reale della sua quota da liquidargli nell’immediatezza.

FONTI
Nuova Giur. Civ., 2016, 11, 1501 nota di Sacco Ginevri

 

Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, 31-07-2015

E. Marchini e altri c. Marcucci S.p.A.  –SOCIETA’ Assemblea (invalidità ed impugnazione delle deliberazioni)

La delibera assembleare che legittima il recesso dei soci che non abbiano consentito ad adottarla è annullabile ai sensi dell’art. 2377 c.c. qualora gli amministratori non abbiano provveduto a rendere disponibile, nei quindici giorni antecedenti la data di convocazione dell’assemblea, la determinazione del valore delle azioni.

FONTI
Giur. It., 2015, 11, 2398 nota di POLLASTRO

 

Trib. Roma Sez. III, 05-03-2013

D.M. c. Fratelli D’Amico Armatori S.p.A. e altri – SOCIETA’ Società in genere

Il riferimento dell’art. 2437-ter, comma 2, c.c. alla “consistenza patrimoniale della società” piuttosto che al “patrimonio risultante dall’ultimo esercizio” implica la non vincolatività dei dati contabili; l’ulteriore parametro delle “prospettive reddituali” è destinato a operare come correttivo della situazione patrimoniale; infine, il riferimento “all’eventuale valore di mercato delle azioni” consente di fare riferimento a vari elementi, fra i quali, il prezzo delle azioni della società medesima in un arco temporale ravvicinato alla data di riferimento della stima o anche il valore di mercato dei titoli di partecipazione di imprese operanti nello stesso settore o con caratteristiche analoghe a quella all’attenzione.

FONTI
Corriere Giur., 2013, 11, 1396 nota di ROSSI

 

Trib. Roma Sez. III, 05-03-2013

D.M. c. Fratelli D’Amico Armatori S.p.A. e altri – SOCIETA’ Azioni in genere

È legittimo, al fine di tenere in adeguato conto tutti i parametri normativamente imposti dall’art. 2437-ter, comma 2, c.c. e alla luce dei “dati di mercato” relativi a transazioni aventi a oggetto pacchetti azionari di minoranza di società non quotate con un assetto azionario simile a quello della società di cui si tratta, dare ingresso, nella valutazione delle azioni per cui è esercitato il recesso, al c.d. “sconto di minoranza”, non dovendosi al contrario ritenere che al socio receduto vada assicurato in ogni caso un importo non inferiore a quello che gli spetterebbe, pro quota, nell’ipotesi di liquidazione della società.

FONTI
Corriere Giur., 2013, 11, 1396 nota di ROSSI

 

Trib. Roma Sez. III, 05-03-2013

D.M. c. Fratelli D’Amico Armatori S.p.A. e altri  – SOCIETA’ Procedimento di controllo giudiziario

Il controllo giudiziale contemplato dall’art. 1349 c.c. – applicabile alla valutazione dell’esperto nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 6, c.c. – ha natura contenziosa e deve svolgersi nell’ambito di un giudizio a cognizione piena, giacché implica la risoluzione di una controversia e richiede una decisione che abbia attitudine al giudicato.

FONTI
Corriere Giur., 2013, 11, 1396 nota di ROSSI

 

Trib. Roma Sez. III, 05-03-2013

D.M. c. Fratelli D’Amico Armatori S.p.A. e altri – SOCIETA’ Azioni in genere

L’art. 2437-ter c.c. non fissa alcun “rapporto gerarchico” fra i vari criteri enunciati, rimettendo al soggetto preposto alla valutazione la scelta delle modalità concrete con le quali debbano ponderarsi tra loro i tre diversi parametri e metodi richiamati. Ad ogni modo, la valorizzazione dell’elemento reddituale, quale correttivo del dato patrimoniale, s’impone ove si consideri che la stima prevista dalla norma ha ad oggetto una società attiva e operante e non, invece, un patrimonio aziendale in liquidazione.

FONTI
Corriere Giur., 2013, 11, 1396 nota di ROSSI

 

App. Milano Sez. I, 13-02-2013

X e altri c. Alfa S.p.A.  – SOCIETA’ Atto costitutivo di società, in genere

Società – Società di capitali – Società per azioni – Deliberazione di adozione nuovo testo statuto – Modificazione significativa oggetto sociale – Diritto di recesso – Sussistenza

Legittima il diritto di recesso, in quanto costituisce una modifica significativa dell’oggetto sociale, la sostituzione di un oggetto sociale orientato alla partecipazione della società in altre società con un nuovo oggetto sociale determinante un’attività finanziaria del tutto svincolata dalle società controllate o partecipate.

FONTI
Società, 2013, 7, 873

 

App. Milano, 13-02-2013

F.Z. e altri c. F. S.p.A.

ARBITRATO Compromesso e clausola compromissoria – SOCIETA’ Atto costitutivo di società, in genere Società – Società di capitali – Società per azioni – Clausola compromissoria – Conformità alla normadi cui all’art. 34 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 – Diritto di recesso – Obblighi degli amministratori di s.p.a. –

Previa determinazione del valore di liquidazione delle azioni – Diritto di informazione pre-assembleare dei soci – Richiesta di annullamento giudiziale della delibera assembleare Ove sia richiesto l’annullamento giudiziale di una delibera assembleare di approvazione dello statuto sociale sulla base della censura mossa alla modifica o introduzione di determinate clausole o articoli, il giudice non può scindere la delibera in una pluralità di decisioni e procedere all’annullamento delle clausole o articoli ritenuti illegittimi. La delibera di approvazione dello statuto deve, infatti, essere considerata un unicum inscindibile e l’operazione di scissione della decisione comporta una ricostruzione ex post della volontà assembleare, difforme da quella espressa dai votanti e, come tale, non consentita.

FONTI
Società, 2013, 6, 742

 

App. Milano, 13-02-2013

F.Z. e altri c. F. S.p.A. – SOCIETA’ Azioni in genere

Società – Società di capitali – Società per azioni – Clausola compromissoria – Conformità alla norma di cui all’art. 34D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 – Diritto di recesso – Obblighi degli amministratori di s.p.a. – Previa determinazione del valore di liquidazione delle azioni – Diritto di informazione pre-assembleare dei soci – Richiesta di annullamento giudiziale della delibera assembleare

La determinazione del valore di liquidazione delle azioni, con conseguente diritto dei soci di conoscere tale valore ed i criteri in base ai quali esso è stato determinato, deve essere considerato adempimento preliminare necessario affinché l’assemblea possa deliberare su materie che legittimano il diritto di recesso dei soci. Pertanto, il mancato adempimento da parte degli amministratori al predetto obbligo costituisce causa di annullamento della deliberazione.

FONTI
Società, 2013, 6, 742

 

Cass. civ. Sez. II, 14-02-2012, n. 2152 (rv. 621714)

Massei c. Acrilux Spa e altri

CONSULENTE TECNICO, CUSTODE ED ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE SOCIETA’ Socio (scioglimento del rapporto sociale limitatamente al)

PROCEDIMENTO CIVILE – Ausiliari del giudice – Liquidazione del compenso – Società per azioni – Recesso del socio – Esperto nominato ex art. 2437 ter, sesto comma, cod. civ. – Natura – Ausiliario del giudice – Compenso – Determinazione – D.p.r. n. 115 del 2002 – Applicabilità – Sussistenza – Tariffa professionale – Applicazione – Esclusione
SOCIETÀ – Di capitali – Società per azioni – Costituzione – Modi di formazione del capitale – Modificazioni dell’atto costitutivo – Contenuto delle modificazioni – Recesso del socio dissenziente – In genere – Esperto nominato ai sensi dell’art. 2437 ter, sesto comma, cod. civ. – Natura – Ausiliario del giudice – Fondamento – Conseguenze – Compenso – Determinazione – Tariffa giudiziale dei periti e consulenti tecnici – Applicabilità della disciplina prevista dal d.p.r. n. 115 del 2002 – Sussistenza – Tariffa professionale – Applicabilità – Esclusione

L’esperto stimatore, nominato dal tribunale nell’ambito del procedimento di determinazione del valore delle azioni del socio recedente, di cui all’art. 2437-ter, sesto comma, cod. civ., va annoverato fra gli ausiliari del giudice, ai sensi dell’art. 68 cod. proc. civ., mettendo egli a disposizione delle parti il risultato della propria opera di valutazione al fine della regolazione delle loro posizioni. Ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato, secondo le modalità stabilite dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in base alla tariffa giudiziale prevista per tutti gli ausiliari del giudice e non, invece, in base alla tariffa professionale. (Rigetta, Trib. Macerata, 03/11/2009)

FONTI
CED Cassazione, 2012
Fisco on line, 2012

 

Trib. Tivoli Decreto, 19-01-2011

A.F. e altri c. Centro di Sanità S.p.A. – SOCIETA’ Quota di partecipazione sociale (trasferimento)Socio (scioglimento del rapporto sociale limitatamente al) – Società – Società di capitali – Scioglimento – Recesso – Stima del valore delle azioni – Offerta delle azioni in opzione – Procedura di liquidazione delle azioni

Il rapporto sociale dei soci receduti permane in vita fino a quando le azioni sono acquistate dagli altri soci, oppure dalla stessa società, ovvero fino a quando il rapporto sociale è sciolto singolarmente mediante la riduzione del capitale sociale o complessivamente mediante la procedura di liquidazione della società.

FONTI
Società, 2011, 4, 475
Società, 2011, 11, 1277 nota di GUSSO
Vita Notar., 2011, 3, 1611

 

Trib. Tivoli Decreto, 19-01-2011

A.F. e altri c. Centro di Sanità S.p.A.

SOCIETA’ Azioni in genere Socio (scioglimento del rapporto sociale limitatamente al) – Società – Società di capitali – Scioglimento – Recesso – Stima del valore delle azioni – Offerta delle azioni in opzione – Procedura di liquidazione delle azioni

In mancanza di una stima definitiva del valore delle azioni, non si può procedere all’offerta di queste presso soci o terzi, né alle successive tappe della procedura di liquidazione delle azioni.

FONTI
Società, 2011, 4, 475

 

Trib. Napoli Sez. VII Ordinanza, 14-01-2011

M.R. e altri c. C.B. S.p.A.

SOCIETA’ Società per azioni Socio (scioglimento del rapporto sociale limitatamente al)

Società – Società di capitali – Società per azioni – Assemblea straordinaria – Delibera – Annullabilità – Nullità – Impugnazione – Sospensione – Ricorso cautelare – Legittimazione attiva – Interesse ad agire – Recesso – Efficacia – Diritti sociali – Socio receduto

Il recesso esercitato da un socio è già efficace con la ricezione della relativa dichiarazione da parte della società, pur in difetto di annullamento delle azioni o di liquidazione del loro valore.

FONTI
Società, 2011, 3, 351

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